Un impianto fotovoltaico può accedere all’iter semplificato se ha le caratteristiche seguenti:
Un impianto fotovoltaico con le caratteristiche suindicate può accedere alla procedura semplificata anche se ha un sistema di accumulo.
La procedura semplificata è composta da due parti:
Prima di iniziare lavori, l’utente trasmette, per via informatica, al Distributore (gestore della rete) la Parte I del modulo[1].
Entro 20 gg. dalla ricezione della Parte I, il Distributore verifica che l’impianto possa accedere all’iter semplificato e che siano previsti lavori semplici per la connessione limitati all’installazione del gruppo di misura.
Se la verifica ha esito positivo, la presentazione della Parte I comporta l’avvio automatico dell’iter di connessione senza emissione del preventivo per la connessione stessa.
In fase di presentazione della Parte I, l’utente prende visione e accetta le modalità e le condizioni contrattuali definite dal Distributore per la connessione e i relativi costi, nel caso di lavori semplici.
In tal caso, il Distributore informa l’utente e provvede a:
Una volta terminati i lavori di realizzazione dell’impianto, l’utente trasmette al Distributore, la Parte II del modulo[3].
A seguito del ricevimento della Parte II, il Distributore completa l’iter burocratico e attiva la connessione entro 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento della Parte II del modulo.
Solo se, a seguito della ricezione della Parte I e le relative verifiche, emerge la necessità di effettuare lavori complessi per la connessione (lavoro semplice è soltanto l’installazione del nuovo gruppo di misura), il Distributore informa l’utente, ne illustra i motivi e allega il preventivo per la connessione. In tal caso, ai fini della connessione alla rete, si applicano i tempi e le modalità definiti dall’Autorità nel TICA (delibera ARG/elt 99/08)[4]
[1] In fase di presentazione della Parte I, l’utente prende visione e accetta le modalità e le condizioni contrattuali definite dal Distributore per la connessione e i relativi costi, nel caso di lavori semplici
[2] La delibera 400/2015/R/eel ha previsto che l’utente versi al Distributore, a titolo di corrispettivo omnicomprensivo, solo la quota fissa, pari a €. 100,00, del corrispettivo per la connessione previsto dal TICA (art. 12.1), non prevedendo il versamento del corrispettivo per l’ottenimento del preventivo
[3] In particolare, Il Distributore provvede a:
[4] In seguito all’accettazione del preventivo, il Distributore provvede comunque a: